Tutte le Imprese, iscritte al Registro Imprese in forma societaria o individuale, attive e non soggette a procedura concorsuale, che non avessero ancora comunicato il proprio indirizzo PEC (ora domicilio digitale) o che lo stesso sia stato cancellato d’ufficio o che, sebbene dichiarato, risulti inattivo, cioè non rinnovato con il gestore di riferimento, entro il 1° ottobre 2020 sono tenute a regolarizzare la propria posizione nei confronti del Registro Imprese, in esenzione dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria
L’obbligo di depositare al Registro Imprese la propria PEC - riconducibile all’Azienda - era già stato introdotto nel 2008 per le Società e nel 2012 per le Ditte Individuali.
La mancata comunicazione comporterà l’assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale e prevederà la sanzione amministrativa:
- in misura raddoppiata - da 206,00 euro a 2.064,00 euro - per le Società, come previsto dall’art. 2630 del Codice Civile
- in misura triplicata - da 30,00 euro a 1.548,00 euro - per le Ditte Individuali, come indicato dall’art. 2194 del Codice Civile.
Secondo quanto stabilito dall’art. 37 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, ricordiamo che tutte le Imprese - Società o Ditte individuali - all’atto dell’iscrizione hanno l’obbligo di comunicare al Registro Imprese della Camera di Commercio, territorialmente competente, il proprio “domicilio digitale”.
A fronte di un’eventuale inadempienza, il Registro imprese sospenderà la pratica in attesa che venga integrata correttamente.