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Pubblicato in Comunicazioni
19.02.2018

Banche: ecco il vademecum su libretti e assegni

Con l’'emanazione del D. Lgs 90 dello scorso anno, entrato in vigore a partire dal 4 luglio 2017, sono state modificate e inasprite le sanzioni relative alle norme anti-riciclaggio, le quali, come è noto impongono l’uso dei contanti entro certi limiti di cifra nonché il rispetto di precise modalità nell’utilizzo degli assegni bancari. Al fine di informare, fornire consigli pratici e ricordare le principali regole di utilizzo degli strumenti di pagamento, l’ABI ha diffuso un vademecum che in 10 punti elenca le cose da sapere e a cui fare attenzione per non sbagliarsi:

- 1. è vietato il trasferimento tra privati, senza avvalersi dei soggetti autorizzati (ad esempio banche), di denaro contante e di titoli al portatore (ad esempio assegni senza indicazione del beneficiario) di importo complessivamente pari o superiore a 3.000 euro;

- 2. gli assegni bancari, circolari o postali di importo pari o superiore a 1.000 euro devono riportare - oltre a data e luogo di emissione, importo e firma - l'indicazione del beneficiario e la clausola "non trasferibile". Fai quindi attenzione se utilizzi un modulo di assegno che hai ritirato in banca da molto tempo e verifica se l'assegno reca la dicitura "non trasferibile". Se la dicitura non è presente sull'assegno ricordati di apporla per importi pari o superiori a 1.000 euro;

- 3. le banche, alla luce delle disposizioni di legge, consegnano automaticamente alla clientela assegni con la dicitura prestampata di non trasferibilità.

- 4. chi vuole utilizzare assegni in forma libera, per importi inferiori a 1.000 euro, puo' farlo presentando una richiesta scritta alla propria banca;

- 5. per ciascun assegno rilasciato o emesso in forma libera e cioè senza la dicitura "non trasferibile" è previsto dalla legge il pagamento a carico del richiedente l'assegno di un'imposta di bollo di 1,50 euro che la banca versa allo Stato;

- 6. è vietata l'apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia ed è anche vietato il loro utilizzo anche laddove aperti in uno Stato estero; i libretti di deposito, bancari e postali, possono essere emessi solo in forma nominativa e cioè intestati ad una o più determinate persone;

- 7. per chi detiene ancora libretti al portatore è prevista una finestra di tempo per l'estinzione, con scadenza il 31 dicembre 2018, resta comunque vietato il loro trasferimento;

- 8. in caso di violazioni per la soglia dei contanti e degli assegni (come la mancata indicazione della clausola "Non trasferibile") la sanzione varia da 3.000 a 50.000 euro;

- 9. per il trasferimento dei libretti al portatore la sanzione puo' variare da 250 a 500 euro. La stessa sanzione si applica nel caso di mancata estinzione dei libretti al portatore esistenti entro il termine del 31 dicembre 2018;

- 10. per l'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti anonimi o con intestazione fittizia la sanzione è in percentuale e varia dal 10 al 40% del saldo.