Le Federazioni Nazionali dei Gestori di impianti carburanti (FIGISC) e degli Agenti di Commercio (FNAARC), al termine di una lunga, sofferta e vittoriosa battaglia politico sindacale, hanno ottenuto la proroga al 1° gennaio 2019 dell’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica per la vendita di carburanti a soggetti titolari di partita IVA presso gli impianti stradali.
Tuttavia, a partire dal 1° luglio 2018, i costi d’acquisto del carburante saranno deducibili e la relativa IVA sarà detraibile se gli acquisti saranno effettuati esclusivamente mediante mezzi di pagamento tracciabili.
Dal 1° luglio 2018, si prospettano diverse possibilità, tutte fiscalmente valide, e sarà possibile scegliere tra:
1. la fattura elettronica (sempre che il gestore sia attrezzato per il rilascio del documento informatico);
2. la scheda carburante: si può continuare ad utilizzarla sino al 31 dicembre 2018 precisando che, dal 1° luglio 2018 non è più possibile effettuare pagamenti in contanti a fronte dell’utilizzo della scheda carburante. O meglio: se si effettuano pagamenti dei rifornimenti in contanti, anche se si utilizza la scheda carburante, non sarà possibile detrarre l’IVA o dedurre il costo ai fini fiscali.
3. Servirsi solo dei pagamenti tracciabili, accantonando definitivamente la scheda carburante: si possono utilizzare, ai fini della certificazione fiscale dei costi per carburanti, i documenti (ricevute ed estratti conto bancari) attestanti dei pagamenti fatti con gli strumenti tracciabili (bancomat, carte di credito, etc.).