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Pubblicato in Comunicazioni
10.03.2020

COVID -19 ULTERIORI MISURE PER IL CONTENIMENTO

Come avrete appreso dalla conferenza stampa di ieri sera del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, anche nel nostro territorio trovano applicazione le disposizioni restrittive inizialmente previste per la zona rossa.

Da oggi a i sensi di quanto disposto dal DPCM del 9 Marzo 2020 in vigore dal 10 marzo e fino al 3 Aprile compreso:

  1. le persone fisiche devono evitare gli spostamenti in entrata e in uscita dal proprio Comune salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. Il personale  che deve recarsi a lavoro deve essere munito delle autocertificazioni di cui alleghiamo i moduli. Le autocertificazioni devono essere sempre disponibili per i controlli da parte delle forze dell’ordine
  1. sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00 con obbligo, a carico del titolare/gestore  dell’impresa di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Chi non rispetta le disposizioni  verrà sanzionato ai sensi dell’art 650 del c.p e la chiusura dell’esercizio.
  1. Sono consentite le altre attività commerciali diverse da quelle indicate nel primo punto con i consueti orari di apertura e chiusura purché il titolare gestore dell’attività garantisca ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentono il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale  di un metro le attività  dovranno essere chiuse. Chi non rispetta le disposizioni  verrà sanzionato ai sensi dell’art 650 del c.p e la chiusura dell’esercizio.
  1. Nelle giornate festive e prefestive (sabati e domeniche) sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Anche questi esercizi al pari di tutti gli altri devono garantire il rispetto della misura di sicurezza  di un metro tra i vari fruitori. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentono il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale  di un metro le attività  dovranno essere chiuse. Chi non rispetta le disposizioni  verrà sanzionato ai sensi dell’art 650 del c.p e la chiusura dell’esercizio. La chiusura non è disposta per le  farmacie, parafarmacie purché sia garantita la distanza interpersonale di almeno un metro tra i fruitori.
  1. è vietata ogni forma di assembramento  di persone sia in luoghi pubblici che privati
  1. sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina , in luoghi pubblici o privati

Per quanto attiene all’asporto e alla consegna a domicilio siamo in attesa di avere un parere da parte della Prefettura. Appena avremo notizie vi aggiorneremo.

Per le strutture ricettive è vivamente consigliato di non accogliere ospiti anche al fine di evitare di trasformare le vostre strutture in luoghi di quarantena. I locali, ad esempio agenti di commercio e viaggiatori per lavoro, devono rientrare nelle proprie abitazioni. La logica del decreto è quella di rimanere a casa.

Per ogni ulteriore approfondimento vi invitiamo a prendere visione dei DPCM allegati. In particolare rinviamo all’attenta lettura dell’art 1 del DPCM dell’ 8 marzo a cui rinvia il decreto di ieri.  Alleghiamo inoltre la NUOVA ordinanza della RAS che obbliga  coloro che arrivano in Sardegna e coloro che sono arrivati nei 14 giorni precedenti la data dell’ordinanza a rispettare la quarantena di 14 giorni.

ULTERIORI SPECIFICHE A QUANTO DETTO: 

PER I PUBBLICI ESERCIZI (BAR, RISTORANTI, PIZZERIE, GELATERIE E PASTICCERIE):  

 A seguito di una richiesta di chiarimenti da parte della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, la Protezione Civile ha chiarito che  successivamente alle ore 18:00 le attività possono proseguire esclusivamente mediante le consegne a domicilio. Sarà cura di chi organizza l'attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una cd. piattaforma – evitare che il momento della consegna preveda contatti personali. N.B. Consegna a domiilio non vuol dire cibo da asporto.

 

PER LE MEDIE E GRANDI SUPERFICI DI VENDITA:

La chiusura dei festivi e prefestivi è prevista per i soli esercizi non alimentari. Possono invece rimanere aperti gli esercizi che vendono alimenti, le farmacie e le parafarmacie all’interno dei centri commerciali.

PER GLI SPOSTAMENTI DELLE PERSONE:

 Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio nazionale, nonché all’interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute; è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

Al riguardo, il Dipartimento della Protezione Civile ha chiarito che senza una valida ragione, è necessario restare a casa, per il bene di tutti. È comunque sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. "Comprovate" significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro.

Si può uscire anche per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l'acquisto di beni essenziali.

Tutti gli spostamenti per motivi di turismo sono assolutamente da evitare. I turisti italiani e stranieri che si trovano nel territorio nazionale devono limitare gli spostamenti a quelli necessari per rientrare nei propri luoghi di residenza, abitazione o domicilio.

Poiché gli aeroporti e le stazioni ferroviarie rimangono aperti, i turisti potranno recarvisi per prendere l'aereo o il treno e fare rientro nelle proprie case. Si raccomanda di verificare lo stato dei voli e dei mezzi di trasporto pubblico nei siti delle compagnie di trasporto terrestre, marittimo e aereo.

In considerazione della formulazione del provvedimento, si ritiene che siano consentiti i viaggi, e conseguentemente i soggiorni in albergo, per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Non compete alla struttura turistico ricettiva la verifica della sussistenza dei presupposti che consentono lo spostamento delle persone fisiche all’interno del territorio nazionale.

SPECIFICHE DELL'11/03/2020: 

Per quanto riguarda la chiusura dei PUB, il Governo ha chiarito che il divieto riguarda lo svolgimento nei pub di ogni attività diversa dalla somministrazione di cibi e bevande.  E' possibile, quindi, continuare a sommnistrare cibo e bevande nei pub, sospendendo attività ludiche ed eventi aggregativi (musica dal vivo, proiezioni su schermi, etc). Resta fermo il rispetto delle limitazioni orarie (dalle 6:00 alle 18:00) e l'obbligo di assicurare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 

Appare utile sottolineare  che anche i circoli privati hanno l'obbligo di restare chiusi (DPCM 8/03/2020, art. 1 lettera S)