Sempre con riserva di fornire eventuali approfondimenti in successive comunicazioni, riportiamo di seguito quanto disposto dal nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che produce effetti da oggi 12 marzo fino al 25 marzo prossimo su tutto il territorio nazionale.
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate le seguenti misure:
SONO SOSPESE le attività commerciali al dettaglio sia nel fatta eccezione per:
- Ipermercati
- Supermercati
- Discount alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici Ateco 47.2 ad esempio: negozi di frutta e verdura, macellerie, pescherie, panifici)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni in esercizi specializzati (codici Ateco 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico – sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
- Edicole, commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie
- Parafarmacie
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per la toletta e per l’igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Tale disposizione vale sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricomprese nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso solo alle predetta attività. DEVE IN OGNI CASO ESSERE GARANTITA LA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI UN METRO.
SONO CHIUSI i mercati salvo le attività di soli generi alimentari
SONO SOSPESE le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
Restano, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo la rete stradale, all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali GARANTENDO LA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI UN METRO.
SONO SOSPESE le attività inerenti i servizi alla persona (parrucchieri, barbieri ed estetiste) ad eccezione di
- Lavanderie e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse
RESTANO GARANTITI, nel rispetto delle norme igienico sanitarie:
- Servizi bancari
- Servizi finanziari assicurativi
- Attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi
SONO POSSIBILI interventi di programmazione con riduzione e soppressione dei servizi di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile, rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale
- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
Per le sole attività produttive si raccomanda che siano limitati gli spostamenti e contingentato l’accesso agli spazi comuni
Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.
Dalla data di efficacia delle disposizioni del decreto in commento cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le sue disposizioni, le misure di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 e 9 marzo scorsi.
Si precisa che il decreto non menziona in alcun modo gli alberghi e le strutture ricettive. Federalberghi, alla luce delle fake news circolate in queste ore, ritiene opportuno chiarire che NON E' PREVISTO alcun obbligo di sospensione dell’attività ricettiva.
Per quanto riguarda la MOBILITA’ DELLE PERSONE, a seguito di ulteriori chiarimenti vi ricordiamo che si deve evitare di uscire di casa; si può uscire esclusivamente per andare al lavoro, per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni essenziali. Si deve comunque essere in grado di provarlo (anche se lo spostamento avviene all’interno dello stesso Comune e anche se si esce a piedi) ed è quindi sempre necessario utilizzare il modulo di autocertificazione. .