A seguito delle richieste di chiarimenti pervenute in ordine all’indicazione delle attività dei servizi di ristorazione sospese dall’art. 1, comma 1, punto 2, del DPCM dell’11 marzo 2020, riepiloghiamo di seguito le attività che sono state sospese e quelle che, invece, possono proseguire.
Come già indicato, tra le attività sospese dal DPCM dello scorso mercoledì vi sono quelle “dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)”, vale a dire tutte quelle ricomprese nel Codice Ateco 56 “Attività dei servizi di ristorazione”, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale (cod. 56.29.), per le quali si prevede espressamente la possibilità di proseguire, nonché degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e di rifornimento (presso strade, autostrade, stazioni ferroviarie, ecc…).
Per maggiore comodità, si allega una tabella indicante tutte le attività ricomprese nel Codice Ateco 56 che, pertanto, fino al prossimo 25 marzo, sono da ritenersi sospese, fatta salva la possibilità di fornire la CONSEGNA A DOMINCILIO nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
Alla luce di quanto illustrato è, dunque, importante chiarire che oltre ai pubblici esercizi, anche altre categorie di imprese dovrebbero restare chiuse, tra le quali:
• rosticcerie;
• friggitorie;
• pizzerie a taglio.
Vi ricordiamo che SI DEVE EVITARE DI USCIRE DI CASA pertanto NON E’ concepita la possibilità di fare servizio di asporto MA ESCLUSIVAMENTE CONSEGNA A DOMICILIO nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.