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Pubblicato in Comunicazioni
24.03.2020

Coronavirus - Focus su ammortizzatori sociali previsti dal decreto Cura Italia

In riferimento alle richieste di chiarimento sui comportamenti da adottare per accedere agli ammortizzatori sociali previsti dal decreto legge n.18 del 17 marzo scorso, c.d Cura Italia, per i vostri lavoratori dipendenti, senza alcuna pretesa di sostituirci ai vostri Consulenti del Lavoro, con cui intendiamo collaborare, a seguire sinteticamente, per quanto possibile, cerchiamo di illustrare le misure a cui potete accedere.

  1. ASSEGNO ORDINARIO DEL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS) E CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (ART. 19)

 

I datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti e che versano al fondo di integrazione salariale e sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) o di accesso all’assegno ordinario (Fondo di Integrazione Salariale) con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

In via eccezionale, possono fare istanza di accesso al FIS per l’assegno ordinario anche le aziende che occupino mediamente più di 5 dipendenti, con possibilità di pagamento diretto dall’INPS su istanza del datore di lavoro.

Le nostre imprese, in linea di massima, accedono al FIS se occupano mediamente più di 5 dipendenti; qualcuna può accedere anche alla CIGO se svolge anche attività industriale (ad esempio le concessionarie auto).

In caso di dubbio chiedere al proprio consulente del lavoro se l’azienda stia versando o meno il contributo FIS all’INPS.

Nel dettaglio, sia per il ricorso al FIS quanto alla CIGO, è previsto quanto segue:

  1. le aziende possono procedere alla sospensione/riduzione dell’attività inviando una comunicazione preventiva al sindacato, il quale può richiedere un esame congiunto, anche in via telematica, da esperirsi entro tre giorni dalla comunicazione preventiva. La comunicazione preventiva verrà inviata da Confcommercio alle OO.SS. su delega dell’impresa in base ai dati inviati all’Associazione attraverso apposito modulo. Nell’eventualità venga richiesto l’esame congiunto da parte delle organizzazioni sindacali, l’Associazione provvederà ad espletarlo e trasmetterà il verbale di accordo all’impresa.
  1. l'istanza all’INPS potrà essere presentata, a cura del consulente del lavoro dell’impresa, entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, che può retroagire a decorrere dal 23 febbraio 2020 e non è soggetta alla verifica delle causali ordinarie previste, trattandosi di specifica causale “emergenza COVID-19”.
  1. non è dovuto il pagamento del contributo addizionale previsto per la CIGO o per il FIS;
  1. il periodo di integrazione salariale concedibile per la fattispecie “COVID-19” non può superare 9 settimane (comunque entro il mese di agosto 2020) e non è conteggiato né ai fini dei limiti quantitativi di fruizione massima degli ammortizzatori sociali, né si applica il tetto aziendale previsto per l'assegno ordinario. Ciò significa che anche se avete versato un contributo esiguo al FIS potrete utilizzare il Fondo a prescindere dal versato.
  1. i lavoratori destinatari del trattamento devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e non è richiesto il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro pari a 90 giorni.
  1. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA (ART. 22)

 

Tutti gli altri datori di lavoro del settore privato (esclusi i datori di lavoro domestico), che occupano meno di 5 dipendenti o a quelle che ne occupano di più, ma che non versano al fondo di integrazione salariale ( il FIS di cui all’art 19 precedentemente descritto) possono presentare domanda di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di 9 settimane a decorrere dal 23 febbraio 2020, limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data.

A tal fine:

a.1 se hai più di 5 dipendenti è necessario un accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale che può essere concluso anche in via telematica.

Confcommercio su vostra richiesta potrà espletare la procedura per via telematica, restituendo all’azienda il verbale d’accordo che sarà successivamente trasmesso alla Regione, a cura del Consulente del Lavoro appena definite le procedure d’accesso alla Cassa.

a.2 se hai meno di 5 dipendenti non è previsto verbale di accordo per la richiesta del trattamento di Cassa integrazione in deroga, tuttavia consigliamo di fare egualmente la richiesta di attivazione della Cassa, compilando l’apposito modulo in modo da consentirci di inviare noi stessi la comunicazione preventiva ai sindacati.

Ciò a titolo precauzionale in quanto il decreto non le esenta dall’obbligo della preventiva comunicazione alle OO.SS.

  1. la domanda è presentata alla Regione, secondo modalità ancora non conosciute, in corso di definizione in queste ore;
  1. il trattamento è concesso dalla Regione con apposito decreto da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione da parte della Regione stessa, unitamente alla lista dei beneficiari;
  1. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto.

Inoltre occorre comunicare ad ogni lavoratore dipendente la sospensione dal lavoro ed il ricorso al FIS/CIGSD .

COME VI PUÒ AIUTARE CONFCOMMERCIO?

 

Se per il disbrigo dell’esame congiunto con i Sindacati (in caso di FIS) vuoi avvalerti gratuitamente dell’Associazione che si impegna a trasmettere i documenti sottoscritti al vostro CDL vi invieremo un format da compilare e un’istanza da firmare così da avviare la procedura.

Se vi serve supporto, sempre gratuitamente, per il verbale di accordo per la richiesta del trattamento di Cassa Integrazione in Deroga, che trasmetteremo al vostro CDL vi invieremo un format da compilare e un’istanza da firmare così da avviare la procedura.