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Pubblicato in Comunicazioni
26.03.2020

Coronavirus - Focus su indennità di sostegno

Il Decreto Cura Italia ha introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore delle i attività che stanno risentendo dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19.

Qui di seguito si illustrano sinteticamente le diverse prestazioni previste per le nostre categorie e si forniscono le prime indicazioni operative, oggi, su un tema per voi MOLTO IMPORTANTE L’INDENNITA’ DI €600.

INDENNITÀ COVID 19

Si tratta di indennità previste per il mese di marzo 2020 dell’importo pari ad € 600, non soggette ad imposizione fiscale.

Ai sensi del decreto Cura Italia di seguito l’elenco delle singole indennità e delle categorie di destinatari delle medesime:

  • Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria

A tale indennità possono accedere gli  iscritti alle seguenti gestioni:

✓ Artigiani

✓ Commercianti

✓ Coltivatori diretti, coloni e mezzadri

Ai fini dell’accesso all’indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.

  • Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi

A tale indennità possono accedere:

✓ i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS;

✓ i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.

N.B. (in questa opzione ricadono gli amministratori di SRL iscritti alla gestione separata)

Ai fini dell’accesso all’indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.

  

  • Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

A tale indennità possono accedere i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020.

Ai fini dell’accesso all’indennità i predetti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

IMPORTANTE: Le indennità di cui sopra non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

COME FARE DOMANDA:

 I potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare in via telematica all’INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell’Inps, www.inps.it quindi

  • Se siete già in possesso del “PIN dispositivo” potrete presentare domanda autonomamente o facendovi assistere dal vostro commercialista (qualora sia disponibile a svolgere questo servizio)  
  • Se volete presentare la domanda tramite patronato vi informiamo che il nostro patronato 50&più Enasco, ha predisposto la seguente modulistica preliminare (allegata)
  1. Scheda raccolta dati
  2. Mandato
  3. Liberatoria art. 28 (da compilare se si fa richiesta dell’ Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago)
  4. Liberatoria art. 27 (da compilare se si fa richiesta dell’ Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)
  5. Liberatoria art. 29 ( da compilare se si fa richiesta dell’ Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali)

I moduli debitamente compilati e firmati dovranno essere rispediti prima possibile via mail all’indirizzo  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. unitamente alla copia del documento d’identità del richiedente.

RISPOSTE ALLE PRINCIPALI VOSTRE DOMANDE:

 

  1. I collaboratori familiari hanno diritto al bonus? Se si, tutti indistintamente o solo quelli con reddito in impresa familiare costituita secondo codice civile?

 

Sulla base del testo normativo, che non parla di imprenditori ma di lavoratori autonomi, avranno diritto ai 600 anche i collaboratori, purché con obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme obbligatorie, ad eccezione della Gestione Separata e che partecipino al lavoro d'impresa con carattere di abitualità e prevalenza.

Piuttosto, si potrebbe porre il problema della contestuale iscrizione di molti commercianti all’ Enasarco che – pur essendo un fondo integrativo, è comunque una forma obbligatoria; questa fattispecie non è stata prevista dal decreto, ma si ritiene che – così come avviene per la contestuale iscrizione in Gestione Separata – questa platea possa essere salvaguardata. Per un’interpretazione ufficiale della norma sarà comunque necessario attendere la circolare INPS.

  1. La richiesta è subordinata alla chiusura per decreto dell'attività, oppure tutti possono avere accesso al bonus?

La richiesta non è in alcun modo subordinata alla chiusura dell’attività, così come quella di cui all’articolo 27 per professionisti (le cui attività non sono state mai chiuse).

  1. È necessario rispettare dei parametri riferiti al calo del fatturato per ricevere il bonus?

La legge non prevede che questa platea di lavoratori, per avere diritto al bonus, debba dimostrare di aver subito danni all’attività a causa del Coronavirus ed anche le stime dei beneficiari inserite nella relazione tecnica sembrano confermare una lettura ampia del provvedimento.

  1. Per le società hanno diritto al bonus tutti i soci iscritti ad una delle gestione (ovviamente esclusi i già pensionati)?

I soci di società artigiane e commercianti – nel rispetto dei requisiti richiesti – hanno diritto all’indennità al pari dei titolari di ditte individuali. L’articolo 28, infatti. fa riferimento ai lavoratori autonomi e non agli imprenditori, e non menziona neanche il requisito della titolarità della partita IVA. L’unico requisito, quindi, è quello di essere iscritti alla relativa Gestione speciale INPS. Quindi, il socio di società iscritto in qualità di lavoratore autonomo avrebbe diritto all’indennità. Ovviamente. Per un’interpretazione ufficiale della norma sarà necessario attendere la circolare INPS.

  1. Si ha diritto al bonus anche se il soggetto è moroso o ha in corso rateizzazioni con l'Inps?

 

L'art.28 del D.L. 18 prevede l'indennizzo di 600 euro per il mese di marzo agli iscritti alle gestioni INPS degli esercenti attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti. L'unica condizione posta dal decreto è di non essere pensionati o iscritti ad altra forma obbligatoria (salvo la Gestione Separata). Al momento non viene fatta alcuna menzione sulla regolarità contributiva, come non se ne fece per l’indennità di 800 euro per il Sisma Abruzzo (circolare 71/2009). Anche su questo punto, peraltro, per un’interpretazione ufficiale della norma sarà necessario attendere la circolare INPS.