Strumenti di accessibilità

Pubblicato in Comunicazioni
27.04.2020

Nuovo DPCM 26.04.2020

Già da oggi lunedì 27 aprile librerie, negozi per l'infanzia e studi professionali saranno riaperti anche in Sardegna. Lo ha annunciato il presidente della Regione Christian Solinas, confermando che non è stata prorogata l'ordinanza che aveva segnato la mancata riapertura.

La cosiddetta Fase 2 quindi si avvicina ma… cosa cambierà dal 4 maggio?

Riportiamo di seguito le novità per le imprese annunciate ieri sera dal Presidente Conte e riportate nel DPCM allegato ( che vi invitiamo a leggere con attenzione).

NOVITÀ PER LE IMPRESE A PARTIRE DAL 4 MAGGIO:

  • potranno riprendere tutte le attività produttive indicate nell’allegato 3. 

 

A partire da oggi 27 aprile le attività sopraelencate potranno svolgere le attività propedeutiche alla riapertura (pulizia e sanificazione dei locali, acquisto DPI, riordino, riallestimento, richiamo dei lavoratori ecc.)

  • per le attività dei servizi di ristorazione sospese (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sarà consentita oltre alla consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, anche la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.
  • Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

TUTTE LE IMPRESE LE CUI ATTIVITA’ NON SONO STATE SOSPESE DEVONO:

  • assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5; 
  • rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali (allegato 6 che vi invitiamo a leggere con attenzione per chè riguarda i rapporti tra titolare e lavoratori). La mancata attuazione dei protocolli, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Tutte le attività sospese non comprese nell’allegato 3 potranno riprendere presumibilmente il 18 maggio salvo eventuali novità nazionali o regionali.

NOVITÀ SPOSTAMENTI

  • sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Si considerano situazioni di necessità gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento sia garantito il distanziamento e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie (mascherine). In ogni caso è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze  lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  • l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato

al rispetto del divieto di assembramento (il sindaco può disporre divieti di accesso su aree dove non si può controllare tale divieto) nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;

  • non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

NOVITÀ PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

  • ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale devono usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e, comunque, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento del distanziamento fisico.
  • non sono soggetti a tale obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
  • in ogni caso potranno essere utilizzate, in alternativa alle mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

Le disposizioni producono effetto dal 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020. Per leggere il testo integrale del DPCM CLICCA QUI