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Pubblicato in Comunicazioni
03.05.2020

Nuova ordinanza Regione Sardegna

Il Presidente della Regione Sardegna Solinas ha firmato ieri l'ordinanza n°20; le disposizioni dell'ordinanza producono i loro effetti a partire da domani lunedì 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, salvo proroga esplicita e salvo ulteriori, diverse prescrizioni. 

L'ordinanza  fissa le regole per la riapertura delle attività, modificando alcune misure contenute nel DPCM del 26 aprile. 

Vi invitiamo come sempre ad una attenta lettura e riportiamo di seguito le più importanti novità:  

ATTIVITA' DI RISTORAZIONE come vi avevamo già comunicato, a partire dal 4 maggio,  bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie ecc. potranno proseguire a fornire la consegna a domicilio ed effettuare anche la ristorazione con asporto. 
 
Con l’ordinanza del 2 maggio, all'articolo 12,sono stati imposti alcuni vincoli all’attività di asporto: " 
È consentita la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e da parte delle attività artigiane del settore dolciario/alimentare, con esclusione degli esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi pubblici in cui è interdetto l'accesso. La vendita per asporto sarà effettuata, previa effettuazione di ordini on-line o telefonici, assicurando che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano, previo appuntamento, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno, garantendo all’interno del locale la presenza di un solo cliente alla volta, munito di adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina) e di guanti, fermo restando che dovrà permanere per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce, nel rispetto delle misure sul distanziamento. Allo stesso modo, è consentito l'asporto in quegli esercizi di ristorazione per i quali sia prevista l'ordinazione e la consegna al cliente direttamente nel veicolo"

 

VENDITA DI GIOCATTOLI E CALZATURE PER BAMBINI (ART. 20). L'ordinanza precisa che possono aprire anche i negozi di calzature per bambini e i negozi di giocattoli; anche in questo caso però impone precisi obblighi: " È consentita l’apertura degli esercizi commerciali per la vendita di giocattoli e di calzature per bambini, nel rispetto del distanziamento personale e del divieto di assembramento. In particolare, l’accesso al negozio dovrà essere consentito ad un numero di clienti non superiore al numero di addetti alla vendita e comunque in modo tale da garantire costantemente la distanza di almeno due metri tra persone. Gli operatori ed i clienti all’interno delle strutture hanno l’obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e di guanti. Gli ambienti andranno opportunamente arieggiati tra un turno e l’altro di accesso al negozio ed infine sanificati prima della successiva riapertura. I titolari degli esercizi sono responsabili della sanificazione dei prodotti che siano stati misurati o comunque siano venuti a contatto con altri clienti, preventivamente alla loro rimessa in vendita. I titolari dell’esercizio devono, altresì, mettere a disposizione dei clienti prima e dopo l’accesso idonee soluzioni idroalcoliche per l’igienizzazione delle mani"

ACCESSO AD UN LOCALE COMMERCIALE (ART.14) la distanza interpersonale è di 2 metri:  "È fatto obbligo a chiunque intenda accedere ad un esercizio commerciale o a qualsiasi locale pubblico o aperto al pubblico di proteggere le vie respiratorie, indossando adeguata mascherina e mantenendola per l’intero periodo di permanenza all’interno della struttura. Negli esercizi commerciali devono essere rese disponibili ai clienti soluzioni idroalcoliche, all’ingresso e presso le casse dell’esercizio stesso, assicurando, oltre alla distanza interpersonale di due metri, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato, preferibilmente con accesso di persone per volta non superiore al doppio del numero delle casse aperte, e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni".


E' demandata ai sindaci l'apertura dei mercati rionali, delle attività inerenti i servizi alla persona e degli esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie, profumerie (in ogni caso non prima dell' 11 maggio 2020 – salvo diversa valutazione in dipendenza dell’andamento della curva di diffusione del virus). Per tutti questi aspetti seguirà una nuova nota.