Strumenti di accessibilità

Pubblicato in Comunicazioni
14.05.2020

La Regione anticipa le aperture delle attività di abbigliamento, profumerie, gioiellerie e servizi alla persona

L'ordinanza della Regione Sardegna n° 22 del 13 maggio firmata ieri notte dal Presidente Christian Solinas prevede che a far data dal 14 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, nell’ambito del territorio regionale, è consentita la riapertura degli esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie, profumerie, nel rispetto del distanziamento personale e del divieto di assembramento.

Vi ricordiamo che l’ordinanza ha validità dal 14 al 17 maggio.

Come sempre vi invitiamo ad un’attenta lettura e riportiamo di seguito i punti principali che riguardano il nostro settore:

 ARTICOLO 2:

“Nell’ambito del territorio regionale, in considerazione del valore calcolato dell’indice di trasmissibilità Rt (R con t) pari a 0,48 e fino a che questo non superi la soglia di 0,50, nelle more della pubblicazione da parte del Ministero della Salute degli ulteriori indicatori previsti dal D.M.S. in data 30 aprile 2020, è consentita la riapertura degli esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie, profumerie, nel rispetto del distanziamento personale e del divieto di assembramento.

In particolare, l’accesso al negozio dovrà essere consentito ad un numero di clienti non superiore al numero di addetti alla vendita e comunque in modo tale da garantire costantemente la distanza di almeno 2 metri tra persone.

Gli operatori ed i clienti all’interno delle strutture hanno l’obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e, preferibilmente, di guanti.

Gli ambienti andranno opportunamente arieggiati tra un turno e l’altro di accesso al negozio ed infine sanificati prima della successiva riapertura.

I titolari degli esercizi sono responsabili della sanificazione dei prodotti che siano stati misurati o comunque siano venuti a contatto con altri clienti, preventivamente alla loro rimessa in vendita.

I titolari dell’esercizio devono, altresì, mettere a disposizione dei clienti, prima e dopo l’accesso, idonee soluzioni idroalcoliche per l’igienizzazione delle mani.

Ai fini dell’applicazione del presente articolo, fino alla pubblicazione dei valori rilevati degli indicatori previsti dal Decreto del Ministro della Salute in data 30 Aprile 2020, si fa riferimento all’indice di trasmissibilità Rt (R con t) pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità per ciascuna regione. I Sindaci che valutino necessario e/o opportuno ai fini della miglior tutela della salute pubblica sul proprio territorio il mantenimento della chiusura delle attività di cui al presente articolo, possono disporre con propria ordinanza detta misura, dandone comunicazione alla Regione.”