L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento che fissa le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”
Possono presentare la domanda:
Soggetti titolari di partita IVA che:
- esercitano attività d’impresa
- esercitano attività di lavoro autonomo
- sono titolari di reddito agrario.
PRIMO REQUISITO I ricavi (art. 85 c. 1 lett. a) e b) del TUIR) o i compensi (art. 54 c. 1 del TUIR) dell’anno 2019 non devono essere superiori a 5 milioni di euro. Per le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali titolari di reddito agrario, si fa riferimento al volume d’affari 2019.
SECONDO REQUISITO Uno tra i seguenti:
- ammontare del fatturato e dei corrispettivi (con riferimento alla data di effettuazione dell’operazione) del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del mese di aprile 2019
- inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019
- domicilio fiscale o sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto al 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).
L’istanza deve essere presentata in via telematica mediante:
- apposita procedura web nel portale Fatture e corrispettivi del sito web dell’Agenzia
- apposito software di compilazione e successivo invio attraverso il Desktop telematico. Solo nel caso di contributo superiore a 150.000 euro, va presentata via PEC con firma digitale.
Le domande possono essere presentate dal 15 Giugno al 13 Agosto 2020.