Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 giugno 2020, sono state fornite le indicazioni per richiedere e utilizzare il cosiddetto “Bonus Vacanze”, previsto dall'art. 176 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “Decreto Rilancio”).
- Requisiti per l’accesso all'agevolazione.
Come noto, l’agevolazione consiste in un bonus, utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, destinato al pagamento di servizi offerti - in ambito nazionale - da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast abilitati a livello nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.
L’agevolazione è rivolta ai nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40mila euro, ed è utilizzabile per l’80% sotto forma di sconto per il pagamento del servizio turistico e per il 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi.
Il bonus, riconosciuto per il periodo d’imposta 2020, spetta nella misura massima di:
- 500 euro per i nuclei familiari composti da tre o più persone;
- 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone;
- 150 euro per quelli composti da una sola persona.
Il bonus può essere richiesto da un solo componente del nucleo familiare e le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione per i servizi resi da una sola struttura ricettiva. Inoltre, le spese vanno documentate con fattura, documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale, con indicazione del codice fiscale di chi intende fruire del bonus anche se diverso dal richiedente.
- Modalità di accesso.
L’agevolazione può essere richiesta, dal 1° luglio 2020, da uno qualunque dei componenti del nucleo familiare mediante l’applicazione per dispositivi mobili denominata IO, resa disponibile gratuitamente da PagoPA S.p.A. e accessibile mediante l’identità SPID o la Carta di identità elettronica (CIE).
L’app IO, verifica la sussistenza dei requisiti e in caso di esito positivo genera un codice univoco ed un QR-code che vengono comunicati al richiedente, per il tramite dell’applicazione, contestualmente all’importo massimo dell’agevolazione spettante al nucleo familiare, con separata indicazione dello sconto e della detrazione fruibile.
Se, invece, dalla verifica non risulta presentata una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità, il richiedente viene informato della necessità di doverla presentare e, una volta effettuato tale adempimento, di ripresentare la richiesta di accesso all’agevolazione.
Se la DSU presenta omissioni o difformità il richiedente, prima che confermi la richiesta, è informato della circostanza che l’Agenzia delle entrate successivamente richiederà, al soggetto che fruirà dell’agevolazione, idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella DSU.
- Modalità di fruizione dello sconto e della detrazione.
Il bonus viene utilizzato:
- per l’80% sotto forma di sconto diretto, al momento del pagamento del servizio turistico presso la struttura ricettiva prescelta. In particolare, la percentuale dell’80% viene calcolata sull'importo massimo dell’agevolazione oppure sul corrispettivo dovuto se inferiore al predetto importo;
- per il 20% come detrazione dalle imposte dovute nella dichiarazione dei redditi 2021, dal componente del nucleo familiare che ha utilizzato lo sconto e che quindi dovrà essere l’intestatario della fattura, del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore del servizio turistico.
Al momento del pagamento del corrispettivo dovuto per il servizio reso, il fornitore acquisisce il codice univoco (o il QR-code) e lo inserisce, unitamente al codice fiscale dell’intestatario del documento di spesa e all'importo del corrispettivo dovuto, in un’apposita procedura web disponibile nell'area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. In esito alla verifica dello stato di validità dell’agevolazione e dell’importo massimo dello sconto applicabile, il fornitore conferma, a sistema, l’applicazione dello sconto e da questo momento l’agevolazione si intende interamente utilizzata e non può essere più fruita da alcun componente del nucleo familiare.
- Recupero dello sconto effettuato.
Il fornitore recupera lo sconto effettuato mediante un credito d’imposta di pari importo fruibile esclusivamente in compensazione attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto. Con successiva risoluzione dell’Agenzia delle entrate verrà istituito il codice tributo da indicare nel modello F24 per la suddetta compensazione.
In alternativa all'utilizzo in compensazione, dallo stesso termine, il credito d’imposta può essere ceduto, anche parzialmente, a soggetti terzi anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari. La cessione deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate mediante apposita procedura web nell'area riservata. I cessionari utilizzano il credito d’imposta esclusivamente in compensazione.