Nell’ordinamento legislativo italiano, la limitazione all’utilizzo del contante e dei titoli al portatore è inserita nell’ambito delle disposizioni antiriciclaggio e, in particolare, è prevista dall’art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni.
In base alle modifiche introdotte dall’art. 18 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (collegato fiscale alla legge di bilancio 2020), a decorrere dal 1° luglio 2020 entra in vigore la disposizione che riduce da 3.000 a 2.000 euro il valore soglia oltre il quale si applica il divieto di trasferimento del contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano essi persone fisiche o giuridiche.
Il Ministero dell’economia e delle finanze ha chiarito che con la definizione “soggetti diversi” si intendono entità giuridiche distinte. Vengono dunque inclusi, a titolo esemplificativo, anche i trasferimenti intercorsi tra due società, o tra il socio e la società di cui questi fa parte, o tra società controllata e società controllante, o tra legale rappresentante e socio o tra due società aventi lo stesso amministratore, per acquisti o vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o di pagamento dei dividendi. Inoltre, nella violazione sono coinvolti entrambi i soggetti che hanno effettuato il trasferimento: non solo, quindi, il soggetto che effettua la dazione di denaro, ma anche quello che lo riceve.
Il trasferimento di denaro contante superiore alla soglia sopra indicata, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori al limite, che appaiono artificiosamente frazionati.
A decorrere dal 1° gennaio 2022 la soglia sarà ulteriormente ridotta a 1.000 euro.