Come noto il DPCM in vigore dal 6.11. al 3.12.2020 stabilisce, anche per la c.d zona gialla, il generale divieto di spostamenti dalle ore 22:00 alle ore 5:00, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute.
Come nelle precedenti fasi dell’emergenza epidemiologica, l’onere di dimostrare la sussistenza delle situazioni che consentono gli spostamenti incombe sull’interessato, che potrà assolverli producendo una autocertificazione. La circolare del ministero dell'interno del 7 Novembre in cui si precisano i contenuti dell'ultimo DPCM schiarisce che nella suddetta fascia oraria, devono ritenersi consentiti anche gli spostamenti che si riconnettono ad attività assistenziali svolte, nell’ambito di una associazione di volontariato, a favore di persone in condizione di bisogno o di svantaggio (in questi casi il motivo giustificativo sarà l’espletamento del servizio di volontariato sociale).
Per la restante parte della giornata (dalle ore 5:00 alle ore 22:00), invece, essendo prevista una “forte raccomandazione” - e non una prescrizione – a non spostarsi salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi, gli eventuali spostamenti non dovranno essere giustificati con autodichiarazione, né saranno sanzionabili.