La Sardegna a partire da lunedì 12 Aprile e fino al 30 Aprile passerà da ZONA ARANCIONE a ZONA ROSSA.
Ecco le regole per le attività produttive
BAR E RISTORANTI (compresi, pasticcerie, gelaterie, pub, birrerie etc.):
- Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue:
- dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni;
- dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (codice ATECO 56.3).
Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali l’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.
La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
- È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati. Qualora manchi tale servizio all’interno del proprio albergo o della propria struttura ricettiva il cliente potrà avvalersi di una ristorazione mediante asporto o mediante consegna “a domicilio” (eventualmente organizzata dall’albergo), nei limiti di orario consentiti, con consumazione in albergo.
- Non può essere consentito l’uso dei servizi igienici posti all’interno dei bar e dei ristoranti, salvo casi di assoluta necessità.
- Possono restare aperti oltre le ore 18 solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate negli ospedali, negli aeroporti e lungo le autostrade (NO altre strade extraurbane o secondarie a lunga percorrenza)
ATTIVITA’ COMMERCIALI:
Sono sospese le attività di commercio al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità individuati nell'allegato 23. La vendita dei beni consentiti può avvenire sia negli esercizi “di vicinato” (piccoli negozi) sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche all’interno dei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso esclusivamente agli esercizi o alle parti degli esercizi che vendono i beni consentiti.
- Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. - Le attività commerciali che vendono generi alimentari o beni di prima necessità (cioè quelli previsti dall’allegato 23 del Dpcm) e che quindi rimangono aperte, NON possono consentire ai clienti l’acquisto anche di beni non inclusi nel predetto allegato. Pertanto, il responsabile di ogni attività commerciale, comunque denominata (ipermercato, supermercato, discount, minimercato, altri esercizi non specializzati di alimentari vari) può esercitare esclusivamente l’attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità ed è, quindi, tenuto a organizzare gli spazi in modo da precludere ai clienti l’accesso a scaffali o corsie in cui siano riposti beni diversi da quelli alimentari e di prima necessità. Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita.
- È consentita la vendita al dettaglio di articoli per la prima infanzia e di abbigliamento per bambino intendendo come tale ogni tipo di indumento necessario per vestire un minore di età non superiore ai 16 anni, incluse quindi anche le calzature. Nel caso in cui un negozio venda abbigliamento o calzature sia per adulti che per bambini potranno restare aperti per la sola vendita di prodotti per bambini, chiudendo le altre aree del negozio.
- Per i negozi al dettaglio soggetti a chiusura, il venditore può accedere al punto vendita per effettuare consegne a domicilio.
- È possibile effettuare consegne di prodotti, alimentari e non, anche fuori dal Comune in cui si trova il punto vendita trattandosi di ragioni lavorative.
SPOSTAMENTI:
Fino al 30 aprile 2021, in zona rossa sono consentiti esclusivamente i seguenti spostamenti:
- per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma);
- il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, compreso il rientro nelle “seconde case” ubicate dentro e fuori regione (si veda la FAQ specifica).
Gli spostamenti per far visita ad amici o parenti autosufficienti e, in generale, tutti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria non dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute sono invece vietati fino al 30 aprile 2021.