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Pubblicato in Comunicazioni
31.05.2021

Sardegna ZONA BIANCA

Il Ministro Speranza lo scorso 29 maggio ha firmato un’ordinanza che permette alla Sardegna di applicare le misure relative alla ZONA BIANCA.

Anche il Presidente Solinas, ha firmato oggi  l’ordinanza n° 21 del 31 maggio che disciplina le misure previste fino al 15 giugno (salvo proroghe o diverse prescrizioni). 

Riportiamo brevemente le regole da adottare in questo nuovo periodo di ZONA BIANCA a partire da oggi lunedì 31 maggio 2021:

BAR e RISTORANTI:

  • bar, ristoranti e le altre attività di ristorazione sono aperti ed è possibile consumare cibi e bevande al loro interno, senza limiti orari. L’ordinanza regionale prevede che al chiuso sia garantito il limite di presenze* contemporanee non superiore ad una persona ogni 20 metri cubi d’aria ed un tasso di ricambio d’aria non inferiore a 0,5.
  • Vengono meno i divieti di esercizio delle attività imposti alle zone gialle tra cui il limite dei 4 posti al tavolo
  • Sono consentite senza restrizioni  la vendita con asporto di cibi e bevande e la consegna a domicilio, che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.  

 

FESTE PRIVATE ANCHE CONSEGUENTI A CERIMONIE CIVILI E/O RELIGIOSE:

L’ordinanza regionale stabilisce che le feste siano consentite con il limite di un numero di presenze* contemporanee non superiore ad una persona ogni 20 metri cubi d’aria ed un tasso di ricambio dell’aria non inferiore a 0,5 - al chiuso;

Il Ministero della Salute e Conferenza delle Regioni, lo scorso 29 maggio ha precisato quanto segue:

“Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, devono svolgersi nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 anche in zona bianca, in quanto previsto dal decreto del governo. Il comma 2 dell’articolo 9 del DL 65/2021 si limita a stabilire l’anticipazione della possibilità di tali feste in zona gialla al 15 giugno, ma restano ferme le modalità di svolgimento indicate nella stessa norma”.

Maggiori informazioni a riguardo saranno fornite prossimamente. 

RIAPRONO:

  • parchi tematici e di divertimento, anche temporanei (attività di spettacolo viaggiante, parchi avventura e centri d’intrattenimento per famiglie);
  • piscine e centri natatori in impianti coperti, con un numero di presenze* contemporanee non superiore ad una persona ogni 40 metri cubi d’aria ed un tasso di ricambio dell’aria non inferiore a 0,6;
  • centri benessere e termali, con un numero di presenze* contemporanee non superiore ad una persona ogni 40 metri cubi d’aria ed un tasso di ricambio dell’aria non inferiore a 0,6;
  • fiere (comprese sagre e fiere locali);
  • sale giochi e scommesse, sale bingo;
  • centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
  • corsi di formazione.
  • convegni 

 

****N.B.  Secondo l’ordinanza regionale, ai fini del conteggio dei limiti di non si computano i soggetti che dimostrino con il relativo certificato di:

  • aver completato il ciclo di vaccinazione (doppia inoculazione per vaccini Pfizer, Moderna e AstraZeneca, unica inoculazione per Janssen);
  • di aver superato l’infezione da Sars-CoV2 da non oltre sei mesi;
  • di avere l’esito negativo di un tampone molecolare e/o antigenico rapido per Sars-CoV2, effettuato da non oltre 48 ore.

 

RESTANO SOSPESE le attività che abbiano luogo in  sale  da  ballo, discoteche e locali assimilati 

 RESTA SEMPRE PREVISTO:

  • distanziamento personale,
  • utilizzo delle mascherine ed igienizzazione con apposite soluzioni idroalcoliche delle mani,
  • disinfezione delle superfici e degli oggetti di qualsiasi esercizio o locale aperto al pubblico
  • applicazione delle Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali. Le Linee Guida vengono spesso aggiornate. Le trovate costantemente pubblicate sul nostro sito.
  • applicazione del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali”

 

 In riferimento agli SPOSTAMENTI: 

A chi si trova in zona bianca sono consentiti i seguenti spostamenti:
- senza limiti relativi agli orari o ai motivi dello spostamento, verso altre località della zona bianca;
- senza limiti di orario, verso tutto il territorio nazionale, se lo spostamento avviene per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
- verso località della zona gialla, senza doverne giustificare il motivo, nel rispetto delle specifiche restrizioni di orario previste per gli spostamenti in zona gialla e di quelle relative agli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate;
- verso tutto il territorio nazionale, se la persona che si sposta è in possesso di una “certificazione verde COVID-19” valida, nel rispetto delle specifiche restrizioni di orario previste per gli spostamenti nella zona di destinazione.
È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. 

GREEN PASS:

Le "certificazioni verdi COVID-19" anche dette “green pass”, sono certificazioni che attestano la sussistenza di condizioni personali che consentono gli spostamenti sul territorio nazionale. In particolare, le certificazioni sono rilasciate per attestare una delle seguenti condizioni:
a) aver completato la vaccinazione anti-SARS-CoV-2;
b) essere guariti da COVID-19, con cessazione dell'isolamento;
c) aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.