Nella Gazzetta Ufficiale n°226 è stato pubblicato il decreto legge 21 settembre 2021 n°127 che introduce l’estensione della certificazione verde COVID -19 c.d Green Pass nei luoghi di lavoro del settore privato.
L’obbligo di possedere ed esibire la certificazione per accedere ai luoghi di lavoro decorre dal 15 ottobre e sarà in vigore sino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.
Chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato è tenuto, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui si svolge l’attività, a possedere ed esibire su richiesta il green pass. L’obbligo riguarda tutti coloro che svolgono un’attività lavorativa, a prescindere dalla forma contrattuale.
L’obbligo riguarda anche i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei locali dell’azienda, anche sulla base di contratti esterni.
Le persone che svolgono la propria attività lavorativa con modalità di lavoro agile (cosiddetto “smart-working”) non sono invece tenute ad esibire la certificazione verde se l’esecuzione della prestazione non comporta l’accesso ai luoghi di lavoro.
I lavoratori che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o risultino privi della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. Per i lavoratori esterni, tale verifica è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
In caso di accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di possedere e di esibire la certificazione verde, il lavoratore è punito con la sanzione amministrativa da euro da 600 a 1.500. Resta ferma, inoltre, la possibilità di applicare le sanzioni disciplinari, nel rispetto delle procedure previste dai CCNL.
In caso di violazione delle disposizioni relative all’obbligo di verifica del green pass o di mancata adozione delle misure organizzative, il datore di lavoro è punito con la sanzione da euro 400 a euro 1.000.
Per maggiori informazioni sulle modalità di verifica e applicazione le imprese possono contattarci al n° 078373287.