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Pubblicato in Comunicazioni
06.04.2022

Emergenza COVID-19 – Approvazione delle nuove “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”

Si informa che è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 79 del 4 aprile 2022, l’ordinanza del Ministro della Salute contenente le nuove “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, che si applicheranno dal 1° aprile al 31 dicembre 2022

 

Principi di carattere generale

Le linee guida contengono, anzitutto, i seguenti principi di carattere generale che devono essere applicati, adattandoli al contesto, a tutte le specifiche attività economiche e sociali:

  • Informazione: predisposizione da parte degli esercenti di un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima dei locali e comprensibile anche a utenti di altra nazionalità.
  • Certificazione verde COVID-19: obbligo di possesso e presentazione della certificazione verde COVID-19, base o rafforzata, in tutti i contesti in cui è prevista ai sensi della normativa statale vigente.
  • Protezione delle vie respiratorie: uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo atto a conferire una protezione superiore, quale FFP2) in tutti gli ambienti chiusi e, in caso di assembramento, anche all’aperto, ove previsto dalla normativa statale vigente.
  • Igiene delle mani: messa a disposizione, all’ingresso e in più punti dei locali, di soluzioni per le mani, al fine di favorirne l’igienizzazione frequente da parte degli utenti.
  • Igiene delle superfici: frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza.
  • Aerazione: rinforzo del ricambio d’aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. In ogni caso, si raccomanda il potenziamento nella maggior misura possibile dell’areazione dei locali per favorire il ricambio dell’aria e favorire la costante manutenzione degli apparati a ciò deputati.

Per quanto riguarda le modifiche alle singole schede, fermo restando il costante richiamo, in ognuna di esse, alle misure di carattere generale sopra riportate, si evidenzia in particolare quanto segue:

RISTORAZIONE E CERIMONIE

La sezione è stata riorganizzata con l’eliminazione di molti paragrafi e della scheda che in precedenza era prevista per le “Cerimonie”.

  • Non è più richiesto l’obbligo di mantenere, per un periodo di quattordici giorni, l’elenco dei soggetti che hanno prenotato;
  • Non vi è più il riferimento alla consultazione on line del menu, agli esercizi che non dispongono di posti a sedere, alla consumazione al banco né alla postazione dedicata alla cassa.

Viene confermata l’applicazione delle misure di prevenzione ad ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, nonché per l’attività di catering e per i banchetti, nell’ambito di cerimonie.

Inoltre, viene confermato che:

  • gli esercizi che somministrano pasti privilegino l’accesso tramite prenotazione, restando comunque consentito l’accesso, anche in assenza di prenotazioni, qualora gli spazi lo consentano, nel rispetto delle misure di prevenzione previste. In tali attività non possono essere continuativamente presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere;
  • tutti gli esercizi dispongano i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio);
  • tutti gli esercizi privilegino l’utilizzo degli spazi esterni nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro;
  • si possono organizzare buffet, anche self service, con modalità organizzative che evitino assembramenti;
  • i clienti devono indossare la mascherina, ove previsto dalla normativa vigente, in ogni occasione in cui non siedono al tavolo. 
  • devono essere favorite modalità di pagamento elettroniche;
  • devono essere mantenute porte, finestre e vetrate aperte a meno che le condizioni meteo o altre situazioni di necessità non lo consentano (confermate anche le indicazioni per gli impianti di condizionamento);
  • sono consentite le attività ludiche alle medesime condizioni precedenti (uso della mascherina, ove previsto dalla normativa vigente, igienizzazione delle mani e delle superfici di gioco, distanza di sicurezza tra i giocatori ed i tavoli).

ATTIVITÀ TURISTICHE E RICETTIVE

SPIAGGE E STABILIMENTI BALNEARI

  • Non è più richiesto l’obbligo di mantenere, per un periodo di quattordici giorni, l’elenco dei soggetti che hanno prenotato;
  • Non vi è più il riferimento alla postazione dedicata alla cassa, all’obbligo di mantenere almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, né di assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni di almeno 10 mq  per ogni ombrellone e tra le attrezzature di almeno 1 mt;
  • Non sono più previste limitazioni alle attività ludico-sportive ed agli sport, sia individuali che di squadra, che si svolgono in spiaggia.

La scheda conferma che le indicazioni ivi riportate vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alle piscine per l’attività natatoria e ai servizi di ristorazione, ove presenti.

Viene confermato, altresì, che:

  • sia privilegiato l’accesso agli stabilimenti tramite prenotazione;
  • siano favorite modalità di pagamento elettroniche;
  • vengano riorganizzati gli spazi, per garantire l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone;
  • siano predisposti, se possibile, percorsi separati per l’entrata e per l’uscita;
  • si proceda, se possibile, all’ampliamento delle zone d’ombra per prevenire gli assembramenti, soprattutto durante le ore più calde;
  • vi sia una regolare e frequente igienizzazione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, nonché delle attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni.

ATTIVITÀ RICETTIVE

Così come stabilito nelle precedenti Linee Guida, le disposizioni in esame si applicano alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere (ivi compresi gli alloggi in agriturismo, le locazioni brevi, le strutture turistico-ricettive all’aria aperta, i rifugi alpini ed escursionistici e gli ostelli della gioventù).

Indicazioni di carattere generale:

  • Non è più indicato il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro e della differenziazione dei percorsi all’interno delle strutture;
  • Non vi è più il riferimento alla postazione dedicata alla reception ed alla cassa;
  • Non è più richiesto l’obbligo di mantenere, per un periodo di quattordici giorni, l’elenco dei soggetti che hanno alloggiato.

La scheda conferma che:

  • tali indicazioni vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative a ristorazione, balneazione, piscine, palestre, strutture termali e centri benessere.

Viene, inoltre, confermato che: 

  • il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o di conviventi;
  • occorre favorire modalità di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online;
  • l’utilizzo degli ascensori deve consentire il rispetto della distanza interpersonale;
  • occorre frequentemente igienizzare tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni.

STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE ALL'ARIA APERTA:

  • Vengono eliminate, in particolare, la disposizione inerente l’obbligo di posizionare i mezzi mobili di pernottamento degli ospiti (es. tende, roulotte , camper ) all’interno di piazzole delimitate, garantendo il distanziamento tra i vari equipaggi di i) almeno 3 metri tra i due ingressi delle unità abitative, qualora frontali e ii) almeno 1,5 metri nel caso di utilizzo di accessori o pertinenze (es. tavoli, sedie, lettini, sedie a sdraio).
  • Viene confermata la disposizione relativa ai servizi igienici ad uso comune per i quali sono introdotti interventi di igienizzazione da effettuare almeno 2 volte al giorno. Inoltre, nel caso di occupazione superiore al 70% delle piazzole sprovviste di servizi igienici presenti nella struttura (escludendo quindi case mobili, bungalow e piazzole con servizi privati), la igienizzazione sarà effettuata almeno 3 volte al giorno.

RIFUGI ALPINI ED ESCURSIONISTICI E OSTELLI DELLA GIOVENTÙ:

La sezione è stata riorganizzata con l’eliminazione della maggior parte dei paragrafi delle precedenti Linee Guida e l’unione dei due tipi di attività ricettiva presi in considerazione.

Vengono, invece, confermateoltre ai principi generali valevoli per ogni altra attività, le disposizioni relative alle:

  • strutture comuni (bagni, wc, docce, lavandini, lavelli) che, ove presenti, devono essere gestite per rendere possibile l’utilizzo rispettando il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed evitare assembramenti;
  • camere con posti letto destinati ad uso promiscuo ove si devono adottare specifiche misure tra cui quella di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, con una distanza tra letti di almeno 1 metroSi segnala che nella presente documento la distanza tra i letti è diminuita (nella precedente versione era, infatti, di 2 metri).

IMPIANTI DI RISALITA

La scheda è stata riorganizzata con l’eliminazione della maggior parte delle disposizioni precedenti e delle sotto-schede relative alla Vendita titoli di viaggio ed al Trasporto.

In particolare, si segnala il venir meno del riferimento alle diverse zone territoriali suddivise per colore, alle portate massime dei diversi tipi di impianto di risalita ed al divieto di consumare alimenti, bevande e di fumare.

Indicazioni di carattere generale:

Nella scheda in esame viene confermato che:

  • le indicazioni ivi presenti, valide per tutte le stagioni, si applicano all’interno di stazioni, aree e comprensori montani, , compresa quella sciistica;
  • in considerazione dello scenario epidemiologico, possa essere limitato il numero massimo di presenze giornaliere tramite l’introduzione di un tetto massimo ai titoli di viaggio vendibili (preferibilmente on-line, tramite altre soluzioni digitali o collaborazioni con le strutture ricettive locali);
  • deve essere riorganizzato l’accesso al fine di evitare code e assembramenti;
  •  gli utenti devono indossare la mascherina sia al chiuso che all’aperto, ove previsto dalla normativa vigente;
  • i veicoli chiusi (funivie, cabinovie), durante la fase di trasporto dei passeggeri, devono essere aerati;
  • negli ambienti al chiuso (e nella fase di imbarco, anche all’aperto) è fortemente raccomandato di non consumare alimenti, bevande e fumare;
  • nella fase di discesa a valle, in caso di necessità o emergenza (es. eventi atmosferici eccezionali) o al fine di evitare o limitare assembramenti di persone presso le stazioni di monte, è consentito per il tempo strettamente necessario l’utilizzo dei veicoli a pieno carico, con uso obbligatorio di mascherina.

CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO

La sezione elimina molte delle disposizioni stabilite nella precedente versione delle Linee Guida ed elimina, altresì, totalmente le sotto-sezioni “Produzioni liriche, sinfoniche ed orchestrali e spettacoli musicali” e “Produzioni teatrali e di danza”.

Non vi sono più riferimenti dispositivi per quanto concerne:

  • la capienza ed il distanziamento dei posti a sedere, in base alle diverse zone territoriali suddivise per colore (bianca, gialla, arancione, rossa);
  • l’elenco dei soggetti utilizzatori dei biglietti;
  • la dotazione di barriere fisiche nelle postazioni reception e cassa;
  • la partecipazione agli spettatori privi di posti a sedere numerati;
  • l’obbligo per gli spettatori di rimanere al proprio posto per tutta la durata dell’evento;
  • il distanziamento tra artisti e pubblico;
  • il divieto di consumare alimenti e bevande.

Nella presente versione aggiornata si prevede il divieto di consumo di alimenti e bevande negli ambienti al chiuso laddove vige l’obbligo dell’uso della mascherina.

Vengono, inoltre, confermate le seguenti misure:

  • definire il numero massimo di presenze contemporanee di spettatori, in base alle disposizioni nazionali vigenti.
  • riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti e, se possibile, organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita;
  • privilegiare l’acquisto on line dei biglietti, il pagamento elettronico e, se possibile, l’accesso tramite prenotazione con assegnazione preventiva e nominale del posto a sedere ai singoli spettatori;
  • se possibile, garantire il massimo distanziamento tra le persone;
  • per l’utilizzo della mascherina si fa riferimento alle disposizioni nazionali vigenti;
  • igienizzare frequentemente tutti gli ambienti;
  • nello svolgimento delle attività didattiche svolte all’interno di cinema, teatri e luoghi affini (teatro ragazzi, matinée scolastiche, etc.) in orario curriculare, si applicano le disposizioni riferite allo svolgimento delle attività didattiche, in particolare per quanto riguarda il tema della certificazione verde COVID-19.

PISCINE TERMALI E CENTRI BENESSERE

La sezione elimina molte delle disposizioni stabilite nella precedente versione delle Linee Guida ed elimina, altresì, totalmente la suddivisione in sotto-sezioni “Piscine termali” e “Centri benessere” prevendo che le indicazioni si applicano alle piscine termali ad uso collettivo, ai centri benessere e alle diverse attività praticabili in tali strutture.

Indicazioni di carattere generale:

Non vi sono più riferimenti dispositivi per quanto concerne:

  • l’elenco delle presenze;
  • la dotazione di barriere fisiche nelle postazioni reception e cassa;
  • il distanziamento tra gli ombrelloni;
  • il consumo di alimenti negli ambienti termali o del centro benessere.

Nella presente versione aggiornata si prescrive che venga evitato l’uso promiscuo di oggetti e biancheria.

Vengono, inoltre, confermate le seguenti misure:

  • privilegiare l’accesso tramite prenotazione;
  • pianificare l’attività per evitare code e assembramenti e, se possibile, organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita;
  • favorire il pagamento elettronico;
  • organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare la distanza di almeno 1 metro;
  • igienizzare le aree comuni, i servizi igienici, gli spogliatoi; cabine, docce, ecc.

Trattamenti alla persona (es. massoterapia, sauna, bagno turco):

Vengono confermate pressoché tutte le misure previste nelle precedenti Linee Guida.

Tuttavia, viene ridotta ad 1 metro la distanza interpersonale, se non è indossata la mascherina, nelle stanze/ambienti ad uso collettivo.

Inoltre, non è più previsto il divieto di accesso ad ambienti caldo-umidi (es. bagno turco).

Nelle Linee Guida aggiornate, infatti, è stabilito che per l’utilizzo di ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco, stufe, grotte), dovrà essere previsto un accesso con una numerosità proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Sia gli ambienti caldo-umidi, sia gli ambienti con caldo a secco (es. sauna) devono, inoltre, essere sottoposti a ricambio d’aria naturale e igienizzazione prima di ogni turno.

SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)

Nel documento aggiornato vengono eliminate le indicazioni relative a:

  • l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione;
  • l’elenco delle presenze per un periodo di quattordici giorni;
  • limitazioni alla permanenza dei clienti in ordine al tempo ed alla capienza;
  • possibilità di delimitare con barriere fisiche l’area di lavoro;
  • per i centri massaggi e centri abbronzatura, l’obbligo di organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare almeno 1 metro di distanza;
  • l’obbligo di lavare la biancheria con acqua calda o con candeggina.

Le disposizioni confermate, invece, riguardano:

  • il distanziamento di almeno 1 metro, sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti, tramite la riorganizzazione degli spazi, laddove possibile;
  • la possibilità per l’utenza,  previa igienizzazione delle mani, di consultare riviste, quotidiani e materiale informativo;
  • l’obbligo, sia per l’operatore che per il cliente, durante il tempo necessario all’espletamento della prestazione, se distanti meno di 1 metro, indossare la mascherina chirurgica o FFP2 senza valvola secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
  • un’adeguata igienizzazione delle superfici di lavoro prima di un nuovo cliente e un’adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori;
  •  favorire le modalità di pagamento elettroniche;
  • la possibilità di praticare massaggi senza guanti, purché l’operatore prima e dopo proceda al lavaggio e alla disinfezione delle mani e dell’avambraccio e comunque, durante il massaggio, non si tocchi mai viso, naso, bocca e occhi;
  • un’adeguata aerazione della doccia abbronzante, nonché la pulizia e la disinfezione della tastiera di comando, tra un cliente e l’altro;
  • evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria sui lettini, abbronzanti e per il massaggio, che devono essere puliti e disinfettati tra un cliente e l’altro.

COMMERCIO

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Nella presente scheda non viene confermata la disposizione relativa alla possibile dotazione di barriere fisiche nelle postazioni dedicate alla cassa.

Sono invece confermate le seguenti misure:

  • regolare l’accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare code e assembramenti di persone e assicurare il distanziamento di almeno 1 metro;
  • obbligo di disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce;
  • favorire modalità di pagamento elettroniche.

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)

Nella presente scheda non risultano eliminate particolari misure di prevenzione, stante la vigenza dei principi generali esposti in Premessa.

Tra le misure confermate, inoltre, si segnalano le seguenti:

  • riorganizzare gli spazi per consentire l’accesso in modo ordinato, eventualmente contingentando gli ingressi, al fine di evitare code e assembramenti;
  • garantire maggior distanziamento dei posteggi ampliando, laddove possibile, l’area mercatale
  • per ogni posteggio garantire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;

Inoltre, viene ribadito che, qualora non ci siano ulteriori spazi da destinare all’area mercatale e non sia possibile garantire le prescrizioni di cui agli ultimi due punti, i Comuni potranno contingentare l’ingresso all’area stessa.

MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE

Nella presente sezione, non vi sono più riferimenti dispositivi per quanto concerne:

  • la definizione di un piano di accesso per i visitatori, ed il relativo obbligo di esposizione e comunicazione diffusa;
  • la dotazione di barriere fisiche nelle postazioni reception e cassa;
  • possibilità di delimitare, con barriere fisiche, l’area di contatto tra personale e utenza all’ingresso.

Vengono confermate le misure inerenti a:

  • regolamentazione gli accessi in modo da evitare code e assembramento di persone;
  • adeguata igienizzazione delle superfici e degli ambienti;
  • uso di audioguide o supporti informativi solo se disinfettati al termine di ogni utilizzo.

PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO

Nella presente sezione viene eliminata la sotto-sezione “Giostrine e aree per bambini” e vengono eliminate, altresì, molte delle disposizioni previgenti. In particolare, vengono meno i seguenti riferimenti:

  • conservare l’elenco delle presenze per un periodo di quattordici giorni;
  • la dotazione di barriere fisiche nella postazioni dedicata alla cassa;
  • distanziamento di almeno un metro tra i posti a sedere.

Vengono confermate, invece, le seguenti disposizioni:

  • garantire un sistema di prenotazione, di pagamento e di compilazione della modulistica preferibilmente on line, al fine di evitare prevedibili assembramenti;
  • prevedere percorsi obbligati di accesso e uscita dalle aree/attrazioni;
  • riorganizzare gli spazi per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti e, in caso di attività fisica, mantenere un distanziamento interpersonale di 2 metri;
  • garantire la regolare e frequente igienizzazione delle aree comuni, dei servizi igienici e delle attrazioni.

CIRCOLI CULTURALI, CENTRI CULTURALI E RICREATIVI

Il documento aggiornato non prevede più le seguenti misure:

  • garantire il rispetto della distanza interpersonale anche durante le attività di tipo ludico;
  • conservare l’elenco delle presenze giornaliere per un periodo di quattordici giorni;
  • la possibilità di dotare di barriere fisiche le postazioni dedicate al ricevimento degli utenti.

Mentre, non sono state oggetto di modifiche e, quindi, vengono confermate, le seguenti misure:

  • riorganizzare gli spazi, i percorsi e il programma di attività in modo da evitare assembramenti e da assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 2 metri in caso di attività fisica;
  • privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento di attività all’aria aperta, garantendo comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale;
  • privilegiare attività a piccoli gruppi di persone, adottando modalità organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi oggetti, utilizzare, se previsto dalla normativa vigente, la mascherina e procedere alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco;
  • disinfettare i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto in uso agli utenti, prima e dopo ciascun utilizzo;
  •  rimangono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché venga indossata la mascherina, vengano igienizzate le mani e le superfici di gioco, venga rispettato il distanziamento di almeno 1 metro tra giocatori di tavoli adiacenti;
  • rimane, altresì, consentita per l’utenza la possibilità di consultare riviste, quotidiani e materiale informativo, previa igienizzazione delle mani;
  • garantire la frequente igienizzazione di tutti gli ambienti ed in particolare delle superfici toccate con maggiore frequenza.

CONVEGNI, CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI

Vengono eliminate le misure inerenti a:

  • confronto con le ASL per valutare il numero massimo dei partecipanti;
  • mantenere un registro delle presenze per un periodo di quattordici giorni;
  • l’obbligo di dotare di barriere fisiche le postazioni dedicate alla segreteria e all’accoglienza;
  • consentire l’accesso solo agli utenti correttamente registrati;
  • proteggere dispositivi ed attrezzature (es. microfoni, tastiere, mouse , puntatori laser) con una pellicola per uso alimentare o clinico da sostituire possibilmente ad ogni utilizzatore.

Vengo, invece, confermate le seguenti disposizioni:

  • valutare il numero massimo dei partecipanti all’evento in base alla capienza degli spazi individuati, utilizzare sistemi di misurazione degli accessi nonché di limitazione e scaglionamento degli accessi anche attraverso sistemi di prenotazione del giorno e dell’orario di ingresso, per poter ridurre assembramenti di persone;
  • riorganizzare gli spazi, organizzando, possibilmente, percorsi separati per l’entrata e per l’uscita al fine di garantire l’accesso in modo ordinato e di evitare code e assembramenti di persone;
  • promuovere l’utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi organizzativi e partecipativi;
  • i dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori, moderatori e uditori devono essere disinfettati prima dell'utilizzo iniziale;
  • nelle aree espositive, riorganizzare gli spazi in modo da favorire il rispetto del distanziamento interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi;
  • garantire la regolare igienizzazione degli ambienti.

SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, SALE BINGO E CASINÒ

Nella presente scheda risultano eliminate le seguenti indicazioni:

  • consentire l’accesso a un solo accompagnatore per bambino;
  • calcolare e a gestire le entrate dei clienti in tutte le aree, per evitare assembramenti;
  • la dotazione di barriere fisiche nella postazioni dedicata alla cassa.

Permangono, invece, le seguenti indicazioni:

  • riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature, al fine di evitare code e assembramenti di persone, se possibile, organizzando percorsi separati per l’entrata e per l’uscita;
  • privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni;
  • favorire modalità di pagamento elettroniche;
  • garantire la regolare igienizzazione degli ambienti;
  • adottare modalità organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo, bocce) e utilizzare, ove previsto dalla normativa vigente, l’uso della mascherina e alla disinfezione delle mani;
  • rimangono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché venga indossata la mascherina, se previsto dalla normativa vigente; vengano igienizzate le mani e le superfici di gioco, venga rispettato il distanziamento di almeno 1 metro tra giocatori di tavoli adiacenti;
  • il divieto di utilizzo delle apparecchiature che non possono essere pulite e disinfettate.

SAGRE E FIERE LOCALI

Non è più previsto il riferimento alla possibilità di dotare di barriere fisiche le postazioni dedicate alla cassa.

Risultano, invece, essere confermate le disposizioni che seguono:

  • riorganizzare gli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l’accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, possibilmente organizzando percorsi separati per l’entrata e per l’uscita;
  • favorire modalità di pagamento elettroniche;
  • rendere obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce;
  • garantire la frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, attrezzature e locali.

CORSI DI FORMAZIONE

Non si rinviene, nel documento aggiornato, l’obbligo di mantenere l’elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività, per un periodo di quattordici giorni.

Di contro, vengono confermate le disposizione inerenti a:

  • privilegiare, laddove possibile, l’organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei;
  • privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni, laddove possibile;
  • organizzare gli spazi destinati all’attività in modo da assicurare il distanziamento di almeno 1 metro (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio), anche in relazione alle specificità del corso;
  • nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi delle singole attività;
  • la postazione del docente deve essere situata ad almeno 2 metri dalla prima fila;
  • garantire la regolare igienizzazione degli ambienti, degli strumenti e delle attrezzature ad ogni cambio di utente e comunque a fine giornata;
  • in presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda, potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l’allievo, il responsabile dell’azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.

SALE DA BALLO E DISCOTECHE

Nella presente sezione (che chiude l’aggiornamento delle Linee Guida), non vi sono più riferimenti dispositivi per quanto concerne:

  • il limite del 75% della capienza massima autorizzata all’aperto e del 50% per cento di quella autorizzata al chiuso;
  • mantenere l’elenco delle persone presenti, per un periodo di quattordici giorni;
  • la dotazione di barriere fisiche nella postazioni dedicata alla reception;
  • il divieto di consumazione di bevande al banco.

Per quanto riguarda, infine, le misure confermate, si segnalano le seguenti:

  • definire il numero massimo di presenze contemporanee di persone, in base alle disposizioni nazionali vigenti;
  • organizzare gli spazi al fine di evitare code e assembramenti di persone in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita ed in modo da assicurare il distanziamento di almeno 1 metro tra gli utenti;
  • privilegiare, se possibile, sistemi di prenotazione, pagamento tickets e compilazione di modulistica on-line;
  • rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani in più punti, prevedendo l’obbligo di utilizzo da parte degli utenti in particolare prima dell’accesso e all’uscita di ogni area dedicata al ballo, alla ristorazione e ai servizi igienici.
  • con riferimento all’attività del ballo la distanza interpersonale dovrà essere di almeno 2 metri;
  • per l’utilizzo della mascherina si fa riferimento alle disposizioni nazionali vigenti e, in ogni caso, va mantenuta, se previsto dalla normativa vigente, negli ambienti chiusi (ad eccezione del momento del ballo) oltre che in tutte le situazioni di possibile assembramento, anche all’aperto;
  • garantire la frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle superfici toccate con maggiore frequenza e ai servizi igienici, a fine giornata;
  • consentire la distribuzione delle bevande esclusivamente qualora sia possibile assicurare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, che dovranno accedere al banco in modalità ordinata e, se del caso, contingentata; è comunque raccomandata la consumazione al tavolo;
  • i tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il distanziamento di almeno 1 metro di tra i clienti di tavoli diversi;
  • ogni oggetto fornito agli utenti (es. apribottiglie, secchielli per il ghiaccio, etc.), dovrà essere disinfettato prima della consegna.