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Pubblicato in Comunicazioni
20.10.2022

Credito d’imposta su costi energia

Il legislatore, anche su continua pressione di Confcommercio e FIPE, per aiutare le imprese a sopportare questo difficile periodo ha emanato nel corso del 2022 numerose disposizioni normative che riconoscono alle imprese, a determinate condizioni, un credito d’imposta pari a una quota delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti, in misura variabile in base al periodo di riferimento. In particolare:

  • alle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. imprese energivore), è riconosciuto un credito d’imposta dal 20% al 40% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, per i primi tre trimestri e per il periodo ottobre/novembre del 2022;
  • alle imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. imprese gasivore), è riconosciuto un credito d’imposta dal 10% al 40% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, per i primi tre trimestri e per il periodo ottobre/novembre del 2022;
  • alle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, è riconosciuto un credito d’imposta dal 15% al 30% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, per il secondo e terzo trimestre e per il periodo ottobre/novembre del 2022;
  • alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, è riconosciuto un credito d’imposta dal 25% al 40% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, per il secondo e terzo trimestre e per il periodo ottobre/novembre del 2022;
  • alle imprese che operano nei settori dell’agricoltura e della pesca, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto di carburante in ciascun trimestre del 2022

I Soci di Confcommercio Oristano sono principalmente appartenenti alle Imprese diverse sa quelle a forte consumo di energia elettrica.

Riteniamo utile quindi riassumere per questa categoria di imprese la misura dell’aiuto e le caratteristiche di accesso

Agevolazione

Misura

Periodo di riferimento

Condizione

Codice tributo

Da utilizzare entro il

crediti d’imposta

del 15% 

secondo trimestre 2022

i costi della componente energetica del 1° trim 2022 devono aver subito un incremento superiore al 30% di quelli del 1° trim. 2019.

Avere contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW

6963

31/12/2022

crediti d’imposta

del 15% 

terzo trimestre 2022

i costi della componente energetica del 2° trim 2022 devono aver subito un incremento superiore al 30% di quelli del 2° trim. 2019.

Avere contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW

6970

31/12/2022

crediti d’imposta

del 30% 

Mesi di ottobre e novembre 2022

i costi della componente energetica del 3° trim 2022 devono aver subito un incremento superiore al 30% di quelli del 3° trim. 2019.

Avere contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 Kw

6985

Fino al 31/03/2023

 

Qualora l’impresa beneficiaria del credito di imposta si rifornisca dallo stesso fornitore di gas e o di energia già nel periodo del terzo trimestre 2019 è possibile richiedere il conteggio dell’importo del credito di imposta spettante direttamente al fornitore stesso. La richiesta andrà fatta tramite posta elettronica certificata entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito di imposta. In dettaglio per il terzo trimestre la richiesta andrà fatta entro il 29 novembre 2022 mentre per i mesi di ottobre e novembre la richiesta andrà fatta entro il 29 gennaio 2023. Alleghiamo un format utile a presentare la richiesta

Per utilizzare il credito in compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

In alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24, i crediti d'imposta relativi ai primi tre trimestri del 2022 possono essere ceduti, per l’intero importo secondo le modalità definite dall’agenzia delle entrate e consultabili all’indirizzo https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/provvedimento-del-6-ottobre-2022 .