Sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio scorso è stato pubblicato il decreto (DM 18/2025) che attua l’obbligo di stipulare un’assicurazione per la protezione da rischi catastrofali, introdotto dall’art. 1 commi 101-111 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024). Questo decreto definisce le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali, le regole per la determinazione e l’adeguamento periodico dei premi, l’assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici e i massimali di copertura delle polizze.
Entro il 31 marzo 2025, tutte le aziende iscritte al registro delle imprese, comprese le società tra professionisti e le imprese individuali, dovranno dotarsi obbligatoriamente di una polizza assicurativa per la copertura dei danni da calamità naturali.
Cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta
- Oggetto del contratto
- Beni da assicurare
- Contenuto della polizza
- Testi di polizza da adeguare entro 30 giorni
- Incertezze nell’applicazione normativa (immobili in locazione)
- Sanzioni per mancata sottoscrizione della polizza
Oggetto del contratto
L’oggetto del contratto deve riguardare i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali, verificatisi sul territorio nazionale, che abbiano direttamente interessato i beni annotati nelle immobilizzazioni materiali dell’Attivo, alla voce B-II, numeri 1), 2) e 3). Si tratta, quindi, di:
- terreni e fabbricati;
- impianti e macchinari;
- attrezzature industriali e commerciali.
Al verificarsi di un evento catastrofale, l’impresa priva di copertura assicurativa, o con copertura difforme dalle previsioni di legge, non potrà ricevere le erogazioni pubbliche sino ad oggi previste per tali eventi calamitosi.
Beni da assicurare
Devono essere coperte dalla polizza assicurativa le seguenti categorie di beni:
- terreni;
- fabbricati nella loro interezza e comprensivi di tutti gli impianti o installazioni di pertinenza, inclusi cancelli, recinzioni, fognature ed eventuali quote spettanti delle parti comuni;
- tutte le macchine, anche elettroniche e a controllo numerico, e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato;
- macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.
Contenuto della polizza
Il decreto interministeriale 18/2025 chiarisce alcuni aspetti operativi della normativa, tra cui le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali, le regole per la determinazione e l’adeguamento periodico dei premi, l’assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici e i massimali di copertura delle polizze.
Innanzitutto, è fornita una definizione delle calamità da assicurare (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni), di modo che le diverse polizze facciano riferimento a eventi omogenei (art. 3). Per tutti i fenomeni naturali in questione è specificato anche che sono considerate come singolo evento le prosecuzioni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
Viene, poi, ribadito che i premi che le imprese dovranno pagare per assicurarsi saranno determinati in misura proporzionale al rischio, tenendo conto di diversi elementi, tra cui il territorio e la vulnerabilità dei beni assicurati, e che detti premi saranno aggiornati periodicamente. Si precisa che si tiene anche conto “in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio” delle misure adottate dall’impresa per prevenire i rischi e proteggere i beni assicurati (art. 4).
Nel decreto è previsto, inoltre, che le imprese assicuratrici definiscano la propria propensione al rischio e fissino i relativi limiti di tolleranza, “in coerenza con il fabbisogno di solvibilità globale delle stesse”. Le imprese che superano detto limite “cessano l’assunzione di ulteriori rischi nell’intero territorio nazionale” (art. 5). Posto che le imprese di assicurazione hanno un obbligo a contrarre (art. 1 comma 107 della L. 213/2023), questa disposizione mitiga tale vincolo, consentendo di non stipulare ulteriori contratti se viene superato il limite di tolleranza.
Ancora, il decreto individua uno scoperto che, se convenuto tra le parti, può restare a carico dell’assicurato. In particolare, fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, la parte a carico dell’impresa non può essere superiore al 15% del danno indennizzabile; per la fascia superiore a 30 milioni di euro e per le grandi imprese (quelle che, alla data di chiusura del bilancio presentino, congiuntamente, un fatturato maggiore di 150 milioni di euro e un numero di dipendenti pari o superiore a 500), la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti (art. 6).
Testi di polizza da adeguare entro 30 giorni
I contratti di assicurazione potranno anche prevedere un massimale, vale a dire un importo massimo corrisposto per sinistro, secondo i seguenti principi: fino a un milione di euro di somma assicurata, il massimale è pari alla somma stessa; da un milione a 30 milioni di euro, il limite di indennizzo è pari al 70% della somma assicurata; sopra i 30 milioni di euro e per le grandi imprese, la determinazione di massimali è rimessa alla libera negoziazione delle parti (art. 7).
Come anticipato, i testi di polizza devono recepire le previsioni del decreto entro 30 giorni dalla sua pubblicazione. Per le polizze già in essere, l’adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile.
Incertezze nell’applicazione normativa (immobili in locazione)
Gli aspetti dubbi della disciplina sono diversi, uno tra tutti su chi gravi l’obbligo assicurativo quando, tra i beni dell’impresa, vi sia un immobile che questa conduce in locazione. L’art. 1-bis comma 2 del DL 155/2024 (“DL fiscale” collegato alla legge di bilancio 2025) conv. L. 189/2024 è intervenuto sulla legge di bilancio 2024 a precisare che l’oggetto della copertura assicurativa in questione “è riferito ai beni elencati dall’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni”, quindi anche nei casi in cui il bene sia in locazione, comodato o leasing.
Rientrano pertanto tra i beni assicurabili gli spazi ad uso ufficio. Non sono assoggettate a questo provvedimento, invece, le autovetture.
Se ne dovrebbe ricavare che i beni oggetto di copertura sono quelli indicati dalla norma del codice civile che l’imprenditore utilizza nella propria attività non soltanto in quanto ne ha la proprietà, ma anche ad altro titolo (come nel caso in esame dell’immobile condotto in locazione). Non sono da assicurare i beni che sono già coperti da polizza, eventualmente stipulata da un altro soggetto.
Ne consegue che se il proprietario dell’immobile è una società è quasi certo che la stessa abbia già sottoscritto una polizza catastrofale, mallevando, di fatto, la locataria. Si consiglia, pertanto, nel caso la Vostra azienda sia conduttrice di un immobile, di farsi certificare dalla proprietà l’esistenza di una copertura assicurativa in compliance con la nuova normativa in materia come sopra descritta.
Sanzioni per mancata sottoscrizione della polizza
Non è prevista una sanzione specifica per le imprese che non provvedano alla sottoscrizione di una polizza; tuttavia, in tal caso, è previsto si debba tener conto dell’inadempimento in caso di assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Si consiglia, comunque, di contattare il proprio broker assicurativo per verificare l’applicazione pratica della nuova normativa.
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