Con riserva di fornire ogni aggiornamento con successive comunicazioni , forniamo gli approfondimenti relativi al nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale quindi produttivo di effetti– recante ulteriori e più stringenti misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, nonché misure di informazione e prevenzione.
Il provvedimento – che produce effetti dalla data di ieri 8 marzo e fino al 3 aprile prossimo, salvo diverse disposizioni contenute nelle singole misure – rimodula le aree più interessate dall’epidemia (cd zona arancione o di sicurezza) e individua ulteriori misure a carattere nazionale.
I territori più interessati dall’epidemia, e per i quali l’articolo 1 detta misure più restrittive, sono ora la regione Lombardia e le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.
Per la Sardegna e per le altre Regioni l’articolo 2 dispone quanto segue:
- È consentito lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- È fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi dai ristoranti e bar, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire l’accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori.
I Controlli possono essere svolti dalle forze di polizia. Le sanzioni sono importanti oltre la chiusura dell’esercizio infatti trova applicazione l’art 650 del codice penale (inosservanza di un provvedimento di un’autorità) che comporta arresto fino a tre mesi o ammenda fino a € 206.
- Deve essere differita a data successiva al 3 aprile 2020 ogni attività convegnistica o congressuale.
-Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.
- Sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. Poiché la parola Pub è di natura commerciale e non giuridica (ossia per noi non c’è differenza dagli altri esercenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande) ci riserviamo di specificare a chi si rivolge la prescrizione.
- È sospesa l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.
- Sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; nei comuni diversi da quelli della zona rossa, resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché degli allenamenti di atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus; lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
- Sono sospese sino al 15 marzo le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, università per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.
- Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
- Fino al 31 luglio 2020, la modalità di lavoro agile (cosiddetto smart working) può essere applicata dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, su tutto il territorio nazionale, anche in assenza dei previsti accordi individuali; l’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro – finalizzata all’assolvimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) – può
essere resa in via telematica anche ricorrendo alla documentazione disponibile sul sito dell’INAIL.
- Qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie.
- L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro; sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri.
ATTENZIONE! Su tutto il territorio nazionale:
- ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
- Nel caso in cui un’impresa veda coinvolto un suo lavoratore per accertata positività a COVID-19 o in quarantena viene ribadito che la certificazione di malattia segue comunque l’iter che vede coinvolto il medico di base o il pediatra di base. - L’imprenditore per considerare in malattia il proprio lavoratore, ai fini di legge e della contrattazione collettiva (integrazioni retributive, ecc.), deve chiedere il certificato medico che attesti quelle condizioni.
- È fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus. Il Presidente della RAS ha disposto con propria ordinanza che chiunque arrivi in Sardegna dai comuni in zona rossa è obbligato alla quarantena per 14 giorni. Pertanto alberghi, B&B, strutture ricettive in genere che ricevono come ospiti alloggiati cittadini provenienti dalle zone a rischio sia nazionali che non, sono tenuti ad informare gli ospiti sull’ordinanza che obbliga alla quarantena.
- Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta.
Per maggiori informazioni su quali comportamenti adottare chiamare il n° verde 800840840 Contact Center della Protezione Civile che risponde su rischi sul territorio e norme di comportamento.
Misure igienico sanitarie
Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria
Confidiamo nella massima attenzione e nel pieno rispetto delle prescrizioni e delle regole igienico sanitarie.